IL MINISTRO DELL'INTERNO 

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento per la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 recante le
disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante
l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20
agosto 2015, e successive modificazioni;
Ravvisata la necessita’ di continuare l’azione di semplificazione e
razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla
prevenzione degli incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio
metodologico piu’ aderente al progresso tecnologico e agli standard
internazionali;
Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;

                                                      Decreta: 
                                                       Art. 1 
                                           Modifiche all'art. 1 del decreto 
                                       del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
  1. All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
    il comma 2 e’ abrogato.